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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 26
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

    a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
    c) esprime il proprio parere sul Programma Generale di prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
    e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
    f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
    g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
    i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.


2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto, da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

    a) 3 designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
    b) 2 designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-Presidente;
    c) 1 designato dal Ministro della sanità;
    d) 1 designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.


3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica, pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.


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tratto dalla Gazzetta ufficiale