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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 26
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente
decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della
produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il
ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in
appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare,
le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma Generale di prevenzione di
cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al
Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo
42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini
previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42
ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e
lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ed è composto, da sette membri, scelti tra persone
esperte in materia, di cui:
a) 3 designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni
di Presidente;
b) 2 designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-Presidente;
c) 1 designato dal Ministro della sanità;
d) 1 designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico
spettante ai membri dell'Osservatorio è determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica, pari a lire due miliardi,
aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il
Comitato nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal
Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito
capitolo dello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le spese
per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle
entrate.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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