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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 25
Accordi e contratti di programma, incentivi
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare
appositi accordi e contratti di programma con Enti pubblici o con le
imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in
particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di
processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni
progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la
quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei
rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche
appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e
delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici
dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di
rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi
accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti
sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di eco-label e di
eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro
ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività
collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28
agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi,
sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli
accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le
modalità di stipula dei medesimi.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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