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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 24
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Note
all'art. 24 Legge 28 dicembre 1995, n. 549
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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