|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 23
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le
Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano
una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di
gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi
e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti
urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello
sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali, sia superata
la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1,
entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito
medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le
forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142,
come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e
successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli
Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la
forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n.142, le Province individuano gli Enti locali
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni
di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142. Dette
convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le
forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati
all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142. Decorso
inutilmente il predetto termine le Regioni e le Province autonome
provvedono in sostituzione degli Enti inadempienti.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|