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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 22
Piani regionali
1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei
principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono
piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità
e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione
delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da
parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli
altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente,
ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,
che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da
attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i
piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di
accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti
necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti,
il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere
entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di
commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del
riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero
dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, possono essere
autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano
regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti
oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
Note
all'art. 22 Legge 7 agosto 1990, n. 241
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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