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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 21
Competenze dei Comuni
1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23.
2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicitą, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalitą del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
c) le modalitą del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei
rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) ;
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
f) le modalitą di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualitą e quantitą dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini
della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura
e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attivitą di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono
avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la
gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte
le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse
richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivitą di
recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui
all'articolo 22, comma 11, ed alle attivitą di recupero dei rifiuti
assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
Note
all'art. 21 Legge 28 gennaio 1994, n. 84
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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