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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 20
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
alle Province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei
rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente
decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31,
32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), sentiti i Comuni, delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto,
nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei
rifiuti le Province possono avvalersi anche delle strutture di cui
all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come
sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.
517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono
altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e
competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni,
verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o
imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti.
Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al
controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della
normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei
Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche
necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province
sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i
controlli sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed
il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine
e la destinazione dei rifiuti.
Note
all'art. 20 Legge 8 giugno 1990, n. 142
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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