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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 19
Competenze delle Regioni
1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti
dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di
cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche
pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti
di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la
bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti
di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione
dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il
complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il
riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti. 2. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le
caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le Regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il
fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno
al 40% del fabbisogno stesso.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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