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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 18
Competenze dello Stato
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione del presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei
fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di
ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui
beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per
ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con
più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà
di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le
sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva
dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche,
per favorire il riciclaggio ed recupero di materia prima dai rifiuti,
nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei
soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di
gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei
piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani
stessi; l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica
dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per
individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle
norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del
formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo
12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni
di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con
particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai
sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e
integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio
da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le
funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le
norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto
dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse
agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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