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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 17
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei
progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed
alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquina mento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia
ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa
in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento
o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il
rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle
aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione
al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai
sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del
progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato,
ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione
per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto
di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni il
progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in
vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione
che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione
di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi
in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale,
nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti,
ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di
indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata
dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche
di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai
commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice
civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione
più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che
è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma
8.
14. I progetti relativi ad intervento di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione
territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione e
all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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