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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 16
Spedizioni transfrontaliere
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal
regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n.
259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Cittā del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle importazioni di
rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Cittā
del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 .
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanitā, del
tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del
regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi
dell'articolo 33, paragrafo 1;
c) le specifiche modalitā per il trasporto dei rifiuti negli Stati di
cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autoritā competenti di spedizione e di destinazione sono le
Regioni e le Province autonome;
b) l'autoritā di transito č il ministero dell'ambiente;
c) corrispondente č il ministero dell'ambiente.
5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui
all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione
Europea.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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