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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 16
Spedizioni transfrontaliere
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Cittā del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Cittā del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 .

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanitā, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:

    a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
    b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;
    c) le specifiche modalitā per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.


4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:

    a) le autoritā competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;
    b) l'autoritā di transito č il ministero dell'ambiente;
    c) corrispondente č il ministero dell'ambiente.


5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.


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tratto dalla Gazzetta ufficiale