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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 15
Trasporto dei rifiuti
1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore
dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma
1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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