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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 14
Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e
51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere
alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed
al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con
i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona
giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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