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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 1
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve
disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai
principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di
rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal
presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che
costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi
dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme
di riforma economico-sociale nei confronti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome aventi competenza esclusiva in
materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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