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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 9
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti
pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può
essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le
condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più
sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51,
comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 S tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora
sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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