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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 8
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli
effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati
da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle
modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre
da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate
effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni
che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel
medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei
rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto
parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di
applicazione del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti
dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora
gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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