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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 6
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato
A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la
persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio
o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei
rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonch, il
controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione
organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero
di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato
B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato
C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti
o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area
delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali
originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15
dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato
C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni:
1 - i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm n,
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25
ppm;
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve
superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere
asportati con cadenza almeno bimestrale;
3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20
metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con
cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei
e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio
e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo
di rifiuti pericolosi.
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e
di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori
limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o
isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alla matrici
ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti
urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle
sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato
potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di
qualità.
Allegato
A Categorie e catalogo europeo dei rifiuti
Allegato
B Operazioni di smaltimento
Allegato
C Operazioni di recupero
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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