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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 5
Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più
possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete
integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle
tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi
eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi
impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una
quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme
tecniche.
5. Dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti
inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti
che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il
Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite
prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
Allegato
B Operazioni di smaltimento
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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