Articolo
Allegati


Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 4
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autoritą competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

    a) il reimpiego ed il riciclaggio;
    b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
    c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
    d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.


2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attivitą di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autoritą competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autoritą competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessa ti al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilitą di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.


                                 articolo precedente            articolo successivo



tratto dalla Gazzetta ufficiale