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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 4
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autoritą competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni
di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono
essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivitą di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero le autoritą competenti ed i produttori
promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autoritą competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessa ti al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata con la possibilitą di stabilire procedure
semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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