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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 3
Prevenzione della produzione di rifiuti
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei
rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che
consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro
smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità
dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o
smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità
dei rifiuti.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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