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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 2
Finalitā
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivitā di pubblico interesse ed č disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificitā dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

    a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
    b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
    c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalitā del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformitā alle disposizione che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.


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tratto dalla Gazzetta ufficiale