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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 2
Finalitā
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivitā di pubblico interesse
ed č disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificitā dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la
fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalitā del presente decreto lo Stato,
le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed
in conformitā alle disposizione che seguono, adottano ogni opportuna
azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di
soggetti pubblici e privati qualificati.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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