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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 12
Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere
un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno
settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la
sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e
presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la
detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di
carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle
modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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