|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 11
Catasto dei rifiuti
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo
completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione
delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta
dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 7, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee
del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità
europee n.5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in
sezioni regionali o delle Province autonome presso le corrispondenti
Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite,
presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di
rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e
le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.
Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083
del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i
produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di
raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali
con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano
annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n.
70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i
proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del
Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva
trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.70, delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano applicarsi
le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve
comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Note
all'art. 11 Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|