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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 10
Oneri dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attivitā di smaltimento sono a carico del
detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un
soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato
B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore
dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti prioritā:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalitā previste dall'articolo 16
del presente decreto.
3. La responsabilitā del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti č esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attivitā di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore
abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e
datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione
della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine č elevato a sei mesi.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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