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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 10
Oneri dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attivitā di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti prioritā:

    a) autosmaltimento dei rifiuti;
    b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
    c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
    d) esportazione dei rifiuti con le modalitā previste dall'articolo 16 del presente decreto.


3. La responsabilitā del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti č esclusa:

    a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
    b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivitā di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine č elevato a sei mesi.




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tratto dalla Gazzetta ufficiale