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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Allegato F
Requisiti per riutilizzabiltà e la recuperabilità degli imballaggi
Previsto dall'art.43, comma 3
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITA'
E LA RECUPERABILITA' (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITA') DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso
al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza,
igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il
consumatore.
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da
permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da
ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i
residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono
smaltiti.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi
e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale
di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al
minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o
nei residui lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni
di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riusabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono
consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego
normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai
requisiti in materia di salute e di sicurezza per i lavoratori.
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se
l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati,
nella fabbricazione di prodotti commerciali, rispettando le norme in
vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può
variare a seconda del tipo del materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero di energetico devono
avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare
il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere
sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta
separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono
introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da
poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica
grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per
decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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