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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Allegato C
Operazioni di recupero
Previsto dall'Art.6, comma 1, lettera h
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono
essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio per l'ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia
R2 Rigenerazione / recupero di solventi
R3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)
R4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da
R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle opaerazioni indicate da
R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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