|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Allegato B
Operazioni di smaltimento
Previsto dall'art.5, comma 6
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'Art.2, i rifiuti devono essere
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti
liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in
pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi,
stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in
alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall'ambiente)
D6 Scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppelimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una
miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle oparzioni di cui ai punti da
D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti)
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|